IBAN: IT36 C030 6912 3441 0000 0010 280
intestato all’APS CROT Varia Umanità
I vantaggi fiscali delle donazioni
Le donazioni (o erogazioni liberali) sono una delle principali modalità con cui l’ente di Terzo settore (Ets) può raccogliere fondi o beni in natura da destinare alle proprie attività di interesse generale. Per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli Ets, il codice del Terzo settore (art.83) riconosce rilevanti novità in materia di deducibilità e detraibilità: tale regime si applica a partire dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.
Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets sono infatti detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente che le percepisce. La detraibilità interviene sull’imposta lorda: una volta determinata quest’ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale effettuata. La deducibilità interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti. Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv), su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 9.000 euro (10.500 euro se la donazione è fatta ad una Odv). L’erogazione può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità. Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Per le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, si prevede la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% del reddito complessivo dichiarato previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.
Per quanto riguarda i beni in natura che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019. Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato.
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario. A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli enti del Terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l’Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione. I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.
Per le indicazioni complete è possibile consultare la scheda dedicata a questo link.